Inail, misure di sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie

La scheda informativa si propone quale documento di indirizzo tecnico-scientifico nel merito della gestione della sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie, in relazione agli adempimenti della vigente legislazione di igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, i.e. d.lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento alla caratterizzazione tecnica di realizzazione delle misure di sicurezza, considerando l’attuale offerta di innovazione tecnologica.

MISURE DI SICUREZZA PER GLI AGENTI INFETTIVI DEL GRUPPO 3 NELLE ATTIVITÀ SANITARIE

PREMESSA

La progettazione e implementazione del sistema di prevenzione-protezione sono fasi fondamentali per evitare la diffusione di infezioni causate da agenti patogeni nelle strutture ove si esegue un’attività sanitaria, insieme con l’adozione di tutte quelle misure di sicurezza, di tipo collettivo e individuale, appropriate e funzionali ad esercitare la dovuta tutela dal rischio specifico, sia a vantaggio degli operatori, sia degli utenti.

Tali misure di sicurezza devono essere conformi alla vigente legislazione di riferimento, i.e. d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., che recepisce nell’ordinamento nazionale anche le Direttive UE in materia di igiene e sicurezza in ambiente di lavoro. In particolare, la Direttiva 2000/54 CE, recepita al Titolo X del suddetto atto normativo (protezione dai rischi derivanti da esposizione ad agenti biologici) classifi ca al gruppo 3 e 3** di rischio (il doppio asterisco indica quegli agenti che possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria) alcuni temibili agenti patogeni per la salute dei lavoratori e della comunità, come ad esempio Mycobacterium tuberculosis, Rickettsia typhi, Yersinia pestis, veicolabili in aria o i virus dell’epatite B e C, l’HIV, trasmessi generalmente per via ematica. Da evidenziare che l’art. 4 del d.l. 7 ottobre 2020 n. 125, in attuazione della direttiva UE 2020/739, va ad inserire il virus della Sindrome respiratoria acuta grave (SARS-Cov-2) nell’allegato XLVI del d.lgs. 81/2008, gruppo 3; invece è ancora in corso di recepimento l’elenco aggiornato degli agenti biologici sulla base della Direttiva UE 2019/1833 che comprendono nel gruppo 3 patogeni tra i quali il virus dell’infl uenza H1N1, il virus della Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS), il virus della Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS), veicolabili in aria.

In ambito sanitario, sulla base di un’attenta valutazione del rischio, nel caso di attività che potrebbero esporre gli operatori ad agenti infettivi del gruppo di rischio 3 devono essere rigorosamente attuate tutte le possibili misure di sicurezza, commisurate alle specifi che attività e vie di trasmissione, considerando attentamente modalità e tipologia di tutte le procedure operative.

Fonte: INAIL

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