L’Inail resta competente per la sola validazione delle richieste presentate dai produttori di dispositivi di protezione individuale, mentre per quelle presentate dagli importatori è previsto il passaggio alle regioni. A partire dal 4 agosto 2020, pertanto, le richieste di validazione straordinaria, ai sensi dell’articolo 15, co. 3, del d.l. 18/2020, possono essere inoltrate all’Inail esclusivamente dai produttori con sede in un paese dell’Unione Europea.
L’ art. 66-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del d.l. 18 del 2020, ha modificato le competenze dell’Iss e dell’Inail nella procedura di validazione straordinaria, con particolare riferimento all’importazione e all’immissione in commercio delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 15, co. 3).
L’Inail resta competente per la sola validazione delle richieste presentate dai produttori di dispositivi di protezione individuale (così come l’ISS per le mascherine chirurgiche), mentre per quelle presentate dagli importatori è previsto il passaggio alle regioni e la costituzione di un Comitato tecnico per la definizione di criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l’efficacia protettiva idonea all’utilizzo specifico.
A partire dal 4 agosto 2020, pertanto, le richieste di validazione straordinaria, ai sensi dell’articolo 15, co. 3, del d.l. 18/2020, possono essere inoltrate all’Inail esclusivamente dai produttori con sede in un paese dell’Unione Europea.
Le modalità di presentazione online restano invariate.
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