INAIL, modificate le competenze per la validazione straordinaria dei DPI

L’Inail resta competente per la sola validazione delle richieste presentate dai produttori di dispositivi di protezione individuale, mentre per quelle presentate dagli importatori è previsto il passaggio alle regioni. A partire dal 4 agosto 2020, pertanto, le richieste di validazione straordinaria, ai sensi dell’articolo 15, co. 3, del d.l. 18/2020, possono essere inoltrate all’Inail esclusivamente dai produttori con sede in un paese dell’Unione Europea.

L’ art. 66-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del d.l. 18 del 2020, ha modificato le competenze dell’Iss e dell’Inail nella procedura di validazione straordinaria, con particolare riferimento all’importazione e all’immissione in commercio delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 15, co. 3).

L’Inail resta competente per la sola validazione delle richieste presentate dai produttori di dispositivi di protezione individuale (così come l’ISS per le mascherine chirurgiche), mentre per quelle presentate dagli importatori è previsto il passaggio alle regioni e la costituzione di un Comitato tecnico per la definizione di criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l’efficacia protettiva idonea all’utilizzo specifico.

A partire dal 4 agosto 2020, pertanto, le richieste di validazione straordinaria, ai sensi dell’articolo 15, co. 3, del d.l. 18/2020, possono essere inoltrate all’Inail esclusivamente dai produttori con sede in un paese dell’Unione Europea.
Le modalità di presentazione online restano invariate.

Fonte: INAIL

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