Codice di prevenzione incendi, focus sulla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

INAIL pubblica il volume “Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio – Focus sulla misura S.10 del Codice di prevenzione incendi” nella Collana Ricerche. Il “Codice di prevenzione incendi”, nella sezione S “Strategia antincendio”, prevede dieci capitoli dedicati alle “Misure” di riduzione del rischio di incendio. Il capitolo S.10 del Codice, dedicato alla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, “restringe” il campo di applicazione ai soli impianti tecnologici e di servizio per l’attività, sottolineando che per gli impianti tecnologici di processo (non quelli destinati a servire il fabbricato) è necessario procedere alla valutazione del rischio incendio specifica per l’impianto considerato, evidenziando, inoltre, l’eventuale possibilità di effettuare anche la valutazione ATEX.

Un aspetto fondamentale della sicurezza antincendio riguarda la progettazione, l’installazione e la gestione di tutti gli impianti tecnologici e di servizio dell’attività e di quelli inseriti nei processi produttivi, che siano rilevanti ai fini antincendio.
Cosa si può intendere per impianto rilevante ai fini antincendio?
Non vi è una chiara e prescrittiva definizione o spiegazione di tale dizione, ma è evidente che un qualsiasi impianto realizzato all’interno di una generica attività può essere:

a) fonte d’innesco di un incendio o esplosione in caso di malfunzionamento o perdita di sostanze infiammabili o combustibili o di realizzazione tecnicamente errata o priva di qualsiasi misura tecnica
ai fini antincendio o anti-esplosione;
b) sorgente d’incendio o esplosione in caso di fallimento di alcuni sistemi di sicurezza antincendio o antiesplosione appositamente progettati o semplicemente per danneggiamenti o malfunzionamenti di parti elettriche, meccaniche, ecc.;
c) veicolo di propagazione dell’incendio o dei suoi effetti all’interno dell’attività o anche tra compartimenti o ambiti della stessa;
d) una misura di protezione attiva per la rivelazione e segnalazione allarme incendio, per l’inibizione, il controllo o l’estinzione dell’incendio di tipo automatico o manuale ed per il controllo del fumo e del calore, per la rilevazione di sostanze pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, per la prevenzione o la soppressione delle esplosioni, ecc.; in merito agli impianti inseriti in atmosfere esplosive, particolare importanza rivestono le attrezzature e macchine, elettriche e non, che ne fanno parte (vedasi a titolo non esaustivo il Cap. V.2 del Codice e il Titolo XI del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).

Per quanto riguarda gli impianti di protezione attiva di cui al punto d), le definizioni più importanti e ricorrenti sono riportate nel par. G.1.14, mentre per le atmosfere esplosive, oltre a quanto già citato, si rimanda anche
al par. G.1.18. Per le attività per le quali non è applicabile il Codice, il riferimento normativo è il d.m. 20 dicembre 2012.
Come indicato al par. G.2.10, la progettazione di un impianto di protezione attiva e, più in generale, di un
impianto di sicurezza antincendio, può essere effettuata da:

• un tecnico abilitato, qualora il progetto sia elaborato secondo una norma europea o una norma nazionale;
• un professionista antincendio, qualora il progetto sia elaborato secondo norme internazionali o norme riconosciute a livello internazionale, TS o TR, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti rientranti nel campo di applicazione di specifiche tecniche armonizzate.

Fondamentale e obbligatoria per gli impianti di sicurezza antincendio, auspicabile anche per gli altri impianti tecnologici e di servizio, è la cosiddetta “Specifica d’impianto”, definita nel Codice (ma esistente fin dal d.m. 20 dicembre 2012) come un “documento di sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio, le sue caratteristiche dimensionali (es. portate specifiche, pressioni operative, caratteristiche e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, estensione dettagliata dell’impianto, …) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (es.: tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, …). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi e gli schemi funzionali dell’impianto che si intende realizzare, nonché l’attestazione dell’idoneità in relazione al pericolo di incendio presente nell’attività.”. Sempre il Codice fa notare che “Generalmente, le norme adottate dall’ente di normazione nazionale riportano le indicazioni minime dei contenuti della documentazione per la fase preliminare e per la fase definitiva di progetto di un impianto di protezione attiva; i contenuti minimi della specifica di impianto possono essere i medesimi richiesti dalla norma tecnica applicata nella fase di progetto preliminare.”.
La specifica d’impianto va sottoscritta da un tecnico abilitato o da un professionista antincendio, secondo la stessa direttiva sopra esposta per la progettazione di un impianto di protezione attiva o di sicurezza
antincendio.
Per gli impianti tecnologici e di servizio, diversi da quelli di sicurezza antincendio, il Codice prevede uno specifico capitolo, S.10 – Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, nel quale vengono stabiliti due
concetti essenziali:

1. gli impianti devono essere progettati, realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola d’arte, in conformità alla regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antincendio specifici;
2. gli impianti devono soddisfare, sia in soluzione conforme che alternativa, ulteriori obiettivi di sicurezza antincendio minimi definiti al par. S.10.5.

Nella premessa del medesimo capitolo sono poi elencate, in maniera non esaustiva, le tipologie di impianti tecnologici e di servizio che devono essere almeno considerati ai fini della sicurezza antincendio:
a. produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica;
b. protezione contro le scariche atmosferiche;
c. sollevamento o trasporto di cose e persone (ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, …);
d. deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti;
e. riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

Fonte: INAIL

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