Entro i limiti degli importi annualmente stanziati – nel 2017 pari a 21,2 milioni di euro – l’Inail rimborsa e/o anticipa ai datori di lavoro le spese relative alla realizzazione degli interventi di reinserimento lavorativo, fino a un massimo di 150mila euro per ciascun progetto personalizzato. La circolare, in particolare, illustra le modalità di attuazione delle misure previste dal regolamento finalizzate a fornire sostegno ai datori di lavoro per ottemperare agli obblighi di inclusione delle persone con disabilità per infortunio o malattia professionale nella fase del reinserimento lavorativo, in via prioritaria con la stessa mansione svolta prima dell’evento lesivo oppure con una mansione diversa. Gli interventi sono individuati nell’ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato che prevede il coinvolgimento del lavoratore, delle equipe multidisciplinari territoriali dell’Inail e la partecipazione attiva del datore di lavoro, che cura direttamente la fase esecutiva in piena rispondenza alle misure organizzative e a ogni altra peculiarità aziendale.
In particolare, per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche, che comprendono gli interventi edilizi, impiantistici e domotici, è previsto un limite massimo di spesa rimborsabile dall’Inail pari a 95mila euro. Per gli interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro, quali arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, il rimborso può arrivare fino a un massimo di 40mila euro. Per gli interventi di formazione la spesa massima rimborsabile è pari a 15mila euro. Rientrano tra tali interventi, l’addestramento all’utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro, la formazione e tutoraggio utili ad assicurare, ove possibile, lo svolgimento della stessa mansione ovvero la riqualificazione professionale per svolgerne un’altra. Nei limiti complessivi fissati per ciascuna tipologia di intervento, al datore di lavoro è rimborsato il 100% delle spese sostenute per il superamento o l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento delle postazioni di lavoro. L’importo che l’Inail può rimborsare per gli interventi di formazione è invece pari al 60% del costo totale.
L’introduzione del danno biologico nell’oggetto della tutela garantita dall’Inail, di cui al d. lgs. n. 38/2000, ha determinato un radicale mutamento nel sistema di protezione del lavoratore contro i rischi da lavoro, incidendo di conseguenza sulla connotazione delle prestazioni fornite dall’Inail. Ai lavoratori infortunati e tecnopatici devono dunque essere garantite tutte le prestazioni necessarie per il recupero dell’integrità psicofisica, comprensive di quelle necessarie per il reinserimento socio-lavorativo.