In particolare il lavoro analizza i casi in cui, per indisponibilità di mezzi specifici e per le peculiarità dell’ambiente di lavoro, è necessario per il sollevamento di persone il ricorso ad attrezzature non previste a tal fine ovvero utilizzate per il sollevamento di materiali dalla banchina.
Il d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive, come regola generale, l’adozione di attrezzature esclusivamente in base alle destinazioni d’uso per le quali sono state progettate e realizzate e impone, in conseguenza di ciò, un’attenta valutazione da parte del datore di lavoro nella fase di scelta dei mezzi da adottare nelle fasi lavorative.
Nel caso specifico del sollevamento persone, il punto 3.1.4 dell’allegato VI al sopradetto decreto ha però previsto delle eccezioni o meglio ha definito la possibilità, a titolo eccezionale, di ricorrere per il sollevamento persone ad attrezzature non previste a tal fine.