INAIL: realizzato pieghevole sull’infortunio in itinere

Nel pieghevole sono riportate ‘pillole’ informative su un argomento di grande interesse, l’infortunio in itinere. L’infortunio presenta alcune peculiari caratteristiche di cui non sempre si è al corrente e che vengono evidenziate per un primo approfondito contatto informativo.

L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l’infortunio in itinere è coperto laddove siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
Se l’infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede, l’uso del mezzo privato è sempre necessitato.
Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto.

L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
– il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
– il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
– i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
– i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
– la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Fonte: INAIL

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