Incentivazione del trasporto ferroviario combinato

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo 2005 – è stato emanato il Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di trasporto ferroviario di passeggeri e dell’incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell’art. 389 della Legge 1 agosto 2002, n. 166.

L’art. 38 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 demanda al Governo l’adozione dio un regolamento per disciplinare il sistema delle agevolazioni tariffarie in materia di trasporto ferroviario, nonché l’incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose e i relativi criteri e modalità per l’erogazione delle connesse contribuzioni pubbliche. Al fine di rendere operativo l’artr. 38 della legge 166/2002, il Presidente della Repubblica ha emanato il relativo Regolamento 22 dicembre 2004, n. 340 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo 2005, precisando che:
-per agevolazione tariffaria si deve intendere l’obbligo dell’impresa ferroviaria – cioè qualsiasi impresa ferroviaria pubblica e privata avente sede ion uno degli Stati membri dell’Unione europea -a rendere un servizio di trasporto a favore di determinate categorie di viaggiatori a condizioni tariffarie o gratuita;
-per trasporto combinato si deve intendere il trasporto merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuato la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia senza rottura di carico;
-per trasporto di merci pericolose si deve intendere il trasporto di merci, anche in carri tradizionali, classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID);
-per trasporto accompagnato si deve intendere il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali.
Ciò chiarito, la regolamentazione del mercato del trasporto ferroviario sarà effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, con propri decreti, disciplinerà l’accesso dei veicoli stradali, nei giorni festivi e prefestivi, ai terminal ferroviari intermodali, al fine di favorire il trasporto combinato delle merci e il trasporto delle merci pericolose per ferrovia.
Per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie in materia di trasporto ferroviario passeggeri, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento, il CIPE, su proposta del ministero competente e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, procederà ad individuare le categorie dei soggetti beneficiari e l’elenco delle amministrazioni tenute all’applicazione.
Il Decreto presidenziale prevede anche che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proceda ad elaborare un Piano per l’istituzione di uno o più sistemi di incentivazione all’utilizzo del trasporto di merci per ferrovia, individuando le risorse necessarie in aggiunta a quelle rese disponibili dall’art. 38 citato.

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