Considerando che il programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole, realizzate su base comunitaria dal 1966-67, prosegua per consentire un esame delle dinamiche a livello comunitario, a fini di chiarezza è però opportuno sostituire il regolamento citato con il presente regolamento, adottato il 19-11-2008.
Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per lautorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 37 dellaccordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancia e la sana gestione finanziaria.
Le indagini previste dal presente regolamento riguardano:
a) le imprese agricole la cui superficie agricola utilizzata a scopi agricoli è uguale o superiore ad un ettaro;
b) le aziende agricole l cui superficie agricola utilizzata scopi agricoli è inferiore ad un ettaro, qualora tali aziende producano in una determinata misura per la vendita oppure qualora l loro unità di produzione superi determinate soglie fisiche.
Gli Stati membri che utilizzano una soglia di indagine superiore ad un ettaro fissano, tuttavia, tale soglia ad un livello tale che siano escluse solo le aziende agricole più piccole che complessivamente rappresentano non più del 2% del totale della superficie agricola utilizzata escluse le terre comuni e non più del 2% del numero totale delle unità di bestiame delle aziende.
La copertura riguarda comunque tutte le aziende agricole che raggiungono una delle soglie fisiche ci cui allallegato II del presente regolamento.
Per le fonti dei dati, gli Stati membri utilizzano le informazioni del sistema integrato di gestione e di controllo di cui l regolamento (CE) n. 1782/2003, del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 e dei registri delle aziende biologiche istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, purchè la qualità di tali informazioni sia almeno pari a quella dei dati ottenuti dalle indagini statistiche. Gli Stati membri possono utilizzare anche fonti amministrative connesse alla coltivazione di colture geneticamente modificate e alle misure specifiche per lo sviluppo rurale di cui allallegato III.
Gli Stati membri forniscono le informazioni sulle caratteristiche relative ai metodi di produzione agricola elencate nellallegato V. Per ciascun azienda oggetto di indagine, gli Stati membri forniscono anche una stima del volume dcqu utilizzato per lirrigazione nellazienda (i n metri cuni). La stima può essere preparata tramite un modello.
Gli Stati membri ricevono dalla Comunità un contributo finanziario massimo del 75% a parziale copertura dei costi di realizzazione del presente regolamento.
(LG-FF)