Indirizzi per la predisposizione di piani di protezione civile a diversi livelli territoriali, in Gazzetta la Direttiva

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 160 del 06/07/2021. Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali.

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2021
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 160 del 06/07/2021
Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali. (21A03935)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Emana la seguente direttiva recante «Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali».

1. Finalità e principi generali.
La presente direttiva è emanata in attuazione dell’art. 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» (di seguito «Codice»). In particolare, il comma 4 del suddetto articolo stabilisce che «le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione» sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell’art. 15 del codice al fine di «garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l’integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».
La pianificazione di protezione civile è un’attività di sistema che deve essere svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni ai diversi livelli territoriali per la preparazione e la gestione delle attività di cui all’art. 2 del codice, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
La finalità del presente provvedimento è quella di omogeneizzare il metodo di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali per la gestione delle attività connesse ad eventi calamitosi di diversa natura e gravità, secondo quanto indicato nell’allegato tecnico che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Come previsto dal codice, i livelli di pianificazione sono:
– nazionale;
– regionale;
– provinciale/città metropolitana/area vasta;
– ambito territoriale e organizzativo ottimale;
– comunale.

1.1. Livello nazionale. (…)
1.2. Livello regionale. (…)
1.3. Livello provinciale/citta’ metropolitana/area vasta. (…)
1.4. Livello d’ambito. (…)
1.5. Livello comunale. (…)

1.6. Attuazione dell’art. 10, comma 4, del codice.
Il presente provvedimento ha, inoltre, la finalità di definire, in attuazione dell’art. 10, comma 4, del codice, gli elementi fondamentali della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali, da intendersi come i contenuti tecnici minimi per l’intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini dell’assolvimento dei compiti loro affidati. Gli elementi di pianificazione forniti dalla presente direttiva costituiscono il riferimento per consentire che l’intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia uniforme sul territorio nazionale, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile alle articolazioni territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’allegato alla presente direttiva disciplina, pertanto, l’individuazione di elementi strategici minimi ed indispensabili per i contenuti dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali, tra cui:
– la rappresentazione uniforme dei dati territoriali, consultabili e confrontabili tra loro per l’intero territorio nazionale e accessibili a beneficio di tutti i soggetti del Servizio nazionale di protezione civile, attraverso il «Catalogo nazionale dei piani di protezione civile» di cui al capitolo 6 dell’allegato;
– la descrizione dell’organizzazione delle strutture di protezione civile ai diversi livelli territoriali, sia in ordinario che in emergenza, in modo da consentire un’agevole individuazione dei responsabili degli enti e delle amministrazioni di riferimento sia nelle attività di pianificazione che in quelle di gestione dell’emergenza, di cui al paragrafo 2.4.1. dell’allegato;
– l’inquadramento territoriale e gli scenari di pericolosità e di rischio, che devono essere definiti per ciascun livello territoriale di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 dell’allegato;
– l’individuazione dei Centri di coordinamento di cui al successivo paragrafo 2.4.2. lettera b) dell’allegato.

1.7. Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile.
In attuazione dell’art. 38, comma 3, del codice, il volontariato organizzato di protezione civile prende parte alle attività di redazione ed aggiornamento della pianificazione partecipando secondo le forme e le modalità che saranno concordate con l’autorità competente. Per tale attività puo’ essere prevista l’applicazione dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del codice.

2. Disposizioni finali. (…)

ALLEGATO TECNICO

Fonte: Gazzetta Ufficiale 

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