Indulto e sicurezza nei luoghi di lavoro

In merito alla promulgazione della Legge 31 luglio 2006,n. 241 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2006 sulla concessione dell’indulto) riportiamo il testo della “Dichiarazione sull’indulto dei segretari Cgil-Cisl e Uil in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Nella Dichiarazione dei segretari di Cgil-Cisl-Uil competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro si afferma, fra l’altro, che “Il provvedimento sull’indulto che riduce di tre anni le pene previste per tutti i reati commessi entro il 2 maggio 2006, comporta un rilevante sconto di pena anche per le violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (oltre quelli già previsti per motivi sostanziali e di rito quali il patteggiamento e il rito abbreviato).
Considerando che gli omicidi colposi da infortunio sul lavoro e da malattie di origine professionale non vengono per lo più sanzionati con pene superiori a quelle previste dall’indulto ciò implica di fatto che questa tipologia di reati risulterà nella stragrande maggioranza impunita. Analogamente per quanto riguarda le pene pecuniarie, escludendo quelle superiori a 10.000 euro, il provvedimento sembra interessare in maniera particolare proprio i reati commessi a violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per non parlare poi dei lavoratori colpiti dalle patologie dell’amianto, ad esempio, che vedono pregiudicate , con la cancellazione della pena, anche le concrete possibilità di risarcimento.
Per questo motivo – si legge nella dichiarazione – il sindacato valuta particolarmente grave la non esclusione dal provvedimento di indulto dei reati contro i lavoratori”.

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