Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 42/28 del 18.2.2006 è pubblicata la Decisione della Commissione del 17 febbraio 2006 che reca alcune misure di protezione dallinfluenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nella Comunità e abroga le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE.
La Decisione della Commissione del 17 febbraio 2006, considerando che linfluenza aviaria è una malattia virale contagiosa che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli, stabilisce misure specifiche come listituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno al luogo in cui la malattia è stata rilevata negli animali selvatici. Dette zone dovrebbero essere limitate a quanto necessario per prevenire lintroduzione del virus negli allevamenti avicoli commerciali e non commerciali.Eopportuno controllare e limitare i movimenti, in particolare, di volatili vivi e uova di cova, permettendo però linvio controllato di tali volatili e dei prodotti derivati dalle zone suddette nel rispetto di determinate condizioni.
Listituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui sopra deve tenere conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici e epizootici che riguardano linfluenza aviaria, nonché delle strutture di monitoraggio disponibili.
Se le zone di protezione e sorveglianza si estendono al territorio di altri Stati membri, lo Stato membro interessato collabora con le autorità di tali Stati membri ai fini dellistituzione delle zone stesse.
Poiché a seguito della notifica di casi di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dellinfluenza A, sottotipo H5N1, negli uccelli selvatici in Grecia, Italia,Slovenia, la Commissione, in collaborazione con gli Stati interessati , ha adottato varie Decisioni (2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE,2006/94/CE,2006t/104/CE e 2006/105/CE) recanti alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nei rispettivi Stati membri interessati. Tali decisioni si intendono abrogate. Rimangono invece valide le misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE in particolare per quanto riguarda il monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bind-watcher, specificatamente istruiti sulle misure atte a proteggersi dallinfezione col virus e a prevenire la diffusione del virus fra gli animali ad esso sensibili.
Listituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui sopra deve tenere conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici e epizootici che riguardano linfluenza aviaria, nonché delle strutture di monitoraggio disponibili.
Se le zone di protezione e sorveglianza si estendono al territorio di altri Stati membri, lo Stato membro interessato collabora con le autorità di tali Stati membri ai fini dellistituzione delle zone stesse.
Poiché a seguito della notifica di casi di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dellinfluenza A, sottotipo H5N1, negli uccelli selvatici in Grecia, Italia,Slovenia, la Commissione, in collaborazione con gli Stati interessati , ha adottato varie Decisioni (2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE,2006/94/CE,2006t/104/CE e 2006/105/CE) recanti alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nei rispettivi Stati membri interessati. Tali decisioni si intendono abrogate. Rimangono invece valide le misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE in particolare per quanto riguarda il monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bind-watcher, specificatamente istruiti sulle misure atte a proteggersi dallinfezione col virus e a prevenire la diffusione del virus fra gli animali ad esso sensibili.
Fonte: Eur-Lex
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