Influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici: misure di protezione nell’UE

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 42/28 del 18.2.2006 è pubblicata la Decisione della Commissione del 17 febbraio 2006 che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nella Comunità e abroga le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE.

La Decisione della Commissione del 17 febbraio 2006, considerando che l’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli, stabilisce misure specifiche come l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno al luogo in cui la malattia è stata rilevata negli animali selvatici. Dette zone dovrebbero essere limitate a quanto necessario per prevenire l’introduzione del virus negli allevamenti avicoli commerciali e non commerciali.E’opportuno controllare e limitare i movimenti, in particolare, di volatili vivi e uova di cova, permettendo però l’invio controllato di tali volatili e dei prodotti derivati dalle zone suddette nel rispetto di determinate condizioni.
L’istituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui sopra deve tenere conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici e epizootici che riguardano l’influenza aviaria, nonché delle strutture di monitoraggio disponibili.
Se le zone di protezione e sorveglianza si estendono al territorio di altri Stati membri, lo Stato membro interessato collabora con le autorità di tali Stati membri ai fini dell’istituzione delle zone stesse.
Poiché a seguito della notifica di casi di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, negli uccelli selvatici in Grecia, Italia,Slovenia, la Commissione, in collaborazione con gli Stati interessati , ha adottato varie Decisioni (2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE,2006/94/CE,2006t/104/CE e 2006/105/CE) recanti alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nei rispettivi Stati membri interessati. Tali decisioni si intendono abrogate. Rimangono invece valide le misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE in particolare per quanto riguarda il monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bind-watcher, specificatamente istruiti sulle misure atte a proteggersi dall’infezione col virus e a prevenire la diffusione del virus fra gli animali ad esso sensibili.

Fonte: Eur-Lex

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