Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 riguardante lAttuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo allinformazione e alla consultazione dei lavoratori.
Il presente decreto legislativo individua il quadro generale in materia di diritto allinformazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia, così come previsto dalla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell11 marzo 2002.
Il decreto stesso si applicherà a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.
Ferme restando le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori, i contratti collettivi definiscono le sedi, i tempi, i soggetti, le modalità ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori.
Linformazione e la consultazione, che non pregiudicherà eventuali procedure specifiche in materia già esistenti nel diritto nazionale al momento della entrata in vigore del presente decreto legislativo applicabili ai datori di lavoro che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali,benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini dinformazione o espressione di opinioni, riguardano:
-landamento recente e quello prevedibile dellattività dellimpresa, nonché la sua situazione economica;
-la situazione, la struttura e landamento prevedibile delloccupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
-le decisioni dellimpresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dellorganizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro;
Linformazione dovrà avvenire secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione dei lavoratori.
Il decreto stesso si applicherà a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.
Ferme restando le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori, i contratti collettivi definiscono le sedi, i tempi, i soggetti, le modalità ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori.
Linformazione e la consultazione, che non pregiudicherà eventuali procedure specifiche in materia già esistenti nel diritto nazionale al momento della entrata in vigore del presente decreto legislativo applicabili ai datori di lavoro che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali,benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini dinformazione o espressione di opinioni, riguardano:
-landamento recente e quello prevedibile dellattività dellimpresa, nonché la sua situazione economica;
-la situazione, la struttura e landamento prevedibile delloccupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
-le decisioni dellimpresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dellorganizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro;
Linformazione dovrà avvenire secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione dei lavoratori.
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