Informazione e consultazione dei lavoratori in azienda:attuazione diretti va europea

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 riguardante l’“Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori”.

Il presente decreto legislativo individua il quadro generale in materia di diritto all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unità produttive situate in Italia, così come previsto dalla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002.
Il decreto stesso si applicherà a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.
Ferme restando le eventuali prassi più favorevoli per i lavoratori, i contratti collettivi definiscono le sedi, i tempi, i soggetti, le modalità ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori.
L’informazione e la consultazione, che non pregiudicherà eventuali procedure specifiche in materia già esistenti nel diritto nazionale al momento della entrata in vigore del presente decreto legislativo applicabili ai datori di lavoro che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali,benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini d’informazione o espressione di opinioni, riguardano:
-l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica;
-la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
-le decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro;
L’informazione dovrà avvenire secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione dei lavoratori.

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