Informazione e consultazione lavoratori: in G.U. il D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25

E’ stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25, in attuazione della direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori

E’ stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25, in attuazione della direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori.
Il decreto individua il quadro generale in materia di diritto all’informazione ed alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o nelle unita’ produttive situate in Italia.
Le modalita’ di informazione e consultazione sono stabilite dal contratto collettivo di lavoro in modo tale da garantire comunque l’efficacia dell’iniziativa, attraverso il contemperamento degli interessi dell’impresa con quelli dei lavoratori e la collaborazione tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori, nel rispetto dei reciproci diritti ed obblighi.
Riguardo al campo di applicazione, il decreto si applica a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori.
Ai sensi dell’articolo 4, avente ad oggetto le modalita’ dell’informazione e della consultazione, “nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 1, ferme
restando le eventuali prassi piu’ favorevoli per i lavoratori, i contratti collettivi definiscono le sedi, i tempi, i soggetti, le modalita’ ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori.
Sono fatti salvi i contratti collettivi esistenti alla data di sottoscrizione del presente decreto legislativo.
L’informazione e la consultazione riguardano:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attivita’ dell’impresa, nonche’ la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nella impresa, nonche’, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 7, comma 1.
L’informazione avviene secondo modalita’ di tempo e contenuto appropriate allo scopo ed in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e preparare, se del caso, la consultazione.
La consultazione avviene:
a) secondo modalita’ di tempo e contenuto appropriate allo scopo;
b) tra livelli pertinenti di direzione e rappresentanza, in funzione dell’argomento trattato;
c) sulla base delle informazioni, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), fornite dal datore di lavoro e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno diritto di formulare;
d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di incontrare il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata all’eventuale parere espresso;
e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni del datore di lavoro, quale individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b).”

L’articolo 7 definisce poi il quadro sanzionatorio:
“La violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di comunicare le informazioni o procedere alla consultazione di cui al presente decreto legislativo, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 per ciascuna violazione.
2. La violazione da parte degli esperti delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, e’ punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 a euro 6.198,00.
3. L’organo competente a ricevere le segnalazioni e irrogare le sanzioni di cui al presente articolo e’ la Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e quelle del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.”

AG

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