Informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 255/152 del 30-9-2005 è pubblicata la direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità.

Considerando che l’introduzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sulle vie navigabili interne contribuisce in modo significativo al miglioramento della sicurezza e dell’efficienza di questo modo di trasporto e considerando che taluni Stati membri utilizzano già applicazioni nazionali di servizi d’informazione su numerose vie navigabili, per porre in essere un sistema di ausilio alla navigazione e di informazione armonizzato, interoperabile e aperto sulla rete idroviaria della Comunità, il Parlamento europeo ed il Consiglio, su proposta della Commissione, ha adottato la Direttiva 2005/44/CE del 7 settembre 2005, al fine di stabilire requisiti e specifiche comuni sui servizi di informazione fluviale (River Information Services – RIS) che sono , appunto, fondati su sistemi interoperabili basati su norme aperte e pubbliche, accessibili a tutti gli operatori e utenti del sistema in forma non discriminatoria.
Come sottolineato in premessa alla direttiva, per motivi di sicurezza e nell’interesse di un’armonizzazione paneuropea, il contenuto dei suddetti requisiti e specifiche tecniche comuni si fondano sul lavoro svolto in questo campo dalle organizzazioni internazionali competenti, come l’Associazione Internazionale di navigazione (AIPCN), la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), e la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
All’articolo 2 (Campo di applicazione) della direttiva viene sottolineato che la direttiva stessa si applica ai fini dell’introduzione e del funzionamento del RIS in tutte le vie navigabili interni degli Stati membri, di classe IV e superiore, collegate mediante una via navigabile di classe IV o superiore ad una via navigabile di classe IV o superiore di un’altro Stato membro , nonché nei porti su tali vie navigabili di cui alla decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, che modifica la decisione n. 1692/96/CE relativamente ai porti marittimi, ai porti di navigazione interna e ai terminali intermodali, nonché al progetto n. 8 dell’allegato III. Ai fini della presente direttiva si applica la classificazione delle vie navigabili interne europee stabilita nella risoluzione n. 30 dell’UNECE del 12 novembre 1992.
Per contribuire alla realizzazione dei RIS e provvedere alla loro interoperabilità , la Commissione definisce gli orientamenti tecnici riguardanti la programmazione, l’introduzione e l’uso operativo dei servizi (orientamenti RIS) nonché le specifiche tecniche.

Fonte: Eur-Lex

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