La sentenza n. 1077/ 2004 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,con la quale viene deciso che non si può realizzare una servitù permanente di elettrodotto a favore dell ENEL per la costruzione di una linea elettrica senza comunicare ai soggetti interessati l avvio del procedimento, in quanto potrebbe essere destinato a produrre effetti negativi nei loro confronti.
Con la Sentenza n. 1077/2004,depositata l 8 marzo 2004, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale-Sezione VI,ha accoltoli ricorso proposto da alcuni comproprietari avverso gli atti relativi alla procedura culminata nella costruzione di una servitù permanente di un elettrodotto inamovibile in favore dell ENEL ai fini della realizzazione e dell esercizio di una linea elettrica nel territorio del Comune di Nembro. Di fronte alla pronuncia del Tribunale di Milano che ha aveva reputato fondato il motivo inteso a stigmatizzare la violazione dell obbligo di comunicazione dell avvio del procedimento relativo alla dichiarazione di pubblica utilità, l ENEL si è appellata al Consiglio di Stato, contestando gli argomenti posti a sostegno del decisum. Ma i Supremi giudici amministrativi hanno chiarito che il procedimento che si conclude con una dichiarazione di pubblica utilità deve essere comunicato ai soggetti interessati perché coinvolge gli interessi di destinatari specifici che devono avere la possibilità di tutelare i loro interessi nei confronti dellamministrazione, soprattutto quando si tratta di procedimenti che hanno carattere espropriativi. Nel caso in esame, secondo il Consiglio di Stato, occorreva comunicare lavvio del procedimento ai singoli interessati individualmente perché il numero dei destinatari non era così elevato da giustificare l adozione di una forma di pubblicità collettiva.
Fonte: Consiglio di Stato
Approfondimenti