Informazioni relative alle imprese di acquicoltura e agli stabilimenti di trasformazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 138/12 del 28-5-2008 è pubblicata la Decisione della Commissione 2008/392/CE del 30 aprile 2008 recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda una pagina informativa su Internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni relative alle imprese di acquicoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti.

La direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’ acquicoltura e ai relativi prodotti, stabilisce, in particolare, le norme di polizia sanitaria che disciplinano l’ immissione sul mercato, l’ importazione e il transito degli animali d’ acquicoltura e dei relativi prodotti e le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione delle autorità competenti, dei responsabili delle imprese di acquicoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d’ acquicoltura.

Secondo la Decisione della Commissione del 30 aprile 2008, al fine di migliorare la prevenzione dell’ insorgenza e della diffusione delle malattie di cui all’ allegato IV della citata direttiva, occorre che gli Stati membri rendano disponibili per via elettronica le informazioni relative alle imprese del settore acquicoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti, con particolare riferimento alle specie detenute e al loro stato sanitario.

Al fine di facilitare l’ interoperabilità dei sistemi d’ informazione e l’ impiego di procedure che si avvalgano di strumenti elettronici fra gli Stati membri e al fine di garantire trasparenza e comprensibilità, è importante che le informazioni relative alle imprese di acquicoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti siano presentate in modo uniforme in tutta la Comunità. Una pagina informativa su Internet è da un punto di vista tecnico la soluzione migliore, poiché garantisce un facile accesso a tali informazioni senza richiedere l’ impiego di risorse eccessive.

Poiché dev’essere concesso un congruo periodo per consentire agli Stati membri di inserire nella pagina informativa su Internet le informazioni pertinenti sulle imprese del settore, è stato fissato al 31 luglio 2009 la data entro la quale tali informazioni devono essere rese disponibili.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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