Secondo la Decisione della Commissione del 30 aprile 2008, al fine di migliorare la prevenzione dell insorgenza e della diffusione delle malattie di cui all allegato IV della citata direttiva, occorre che gli Stati membri rendano disponibili per via elettronica le informazioni relative alle imprese del settore acquicoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti, con particolare riferimento alle specie detenute e al loro stato sanitario.
Al fine di facilitare l interoperabilità dei sistemi d informazione e l impiego di procedure che si avvalgano di strumenti elettronici fra gli Stati membri e al fine di garantire trasparenza e comprensibilità, è importante che le informazioni relative alle imprese di acquicoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti siano presentate in modo uniforme in tutta la Comunità. Una pagina informativa su Internet è da un punto di vista tecnico la soluzione migliore, poiché garantisce un facile accesso a tali informazioni senza richiedere l impiego di risorse eccessive.
Poiché devessere concesso un congruo periodo per consentire agli Stati membri di inserire nella pagina informativa su Internet le informazioni pertinenti sulle imprese del settore, è stato fissato al 31 luglio 2009 la data entro la quale tali informazioni devono essere rese disponibili.
(LG-FF)