Infortuni nello spettacolo e morti nella costruzione dei palchi: servono norme e controlli più rigidi

INAIL: le attrezzature destinate in genere al pubblico spettacolo non sono sottoposte alle autorizzazioni che il ministero del Lavoro rilascia per i ponteggi metallici fissi. Servono, invece, più rigore nella progettazione, nelle istruzioni per il corretto montaggio, uso e smontaggio e l’autorizzazione preventiva degli enti locali interessati dai concerti

News INAIL sulle attrezzature destinate in genere al pubblico spettacolo non sono sottoposte alle autorizzazioni che il ministero del Lavoro rilascia per i ponteggi metallici fissi.

INAIL intervista Paolo Giacobbo Scavo, direttore del dipartimento Tecnologie di sicurezza dell’INAIL.

Servono, invece, più rigore nella progettazione, nelle istruzioni per il corretto montaggio, uso e smontaggio e l’autorizzazione preventiva degli enti locali interessati dai concerti.

Da un lato, più rigore nella progettazione e nella predisposizione, da parte delle imprese incaricate dell’allestimento, delle istruzioni per il corretto montaggio, uso e smontaggio, unitamente alla corretta formazione degli operatori addetti (magari sulla base di ‘schemi tipo’).

Dall’altro, l’autorizzazione preventiva della documentazione tecnica da parte degli enti locali interessati dalle aree dove si svolgono i concerti.

Potrebbero essere questi, secondo gli esperti dell’INAIL, alcuni dei passaggi necessari per evitare che, in futuro, non si ripetano più incidenti come il crollo di un palco che ha caratterizzato oggi il tour di Laura Pausini e, lo scorso 12 dicembre, quello di Jovanotti.

Ingegnere, quali sono i criteri in base ai quali vengono progettate strutture come il palco di un concerto? E come si esegue la loro costruzione?

“A differenza dei ponteggi metallici fissi, la tipologia di attrezzature provvisorie per gli spettacoli (allo stesso modo di quella per le manifestazioni sportive quali, per esempio, quelle destinate al pubblico per l’arrivo di corse ciclistiche) non è sottoposta ad autorizzazione del ministero del Lavoro.

Per i primi, infatti, come disposto dal dpr 164/1956, successivamente ripreso dal dlgs 81/08 e successive integrazioni, il dicastero provvede a rilasciare un libretto contenente degli schemi specifici di montaggio e, in caso di difformità rispetto a quanto autorizzato, è obbligatorio presentare una relazione di calcolo con i relativi disegni”.

Leggi l’intera news sul sito dell’INAIL.

(Red)

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