La Suprema Corte, con la sentenza n. 13376 del 23 maggio 2008, si è pronunciata sul tema dell’indennizzabilità dell’infortunio occorso al lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro
In tema di infortunio in itinere, secondo la disciplina previgente alla riforma recata dal d.lgs. n. 38 del 2000, l’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, richiede, tra laltro, laccertamento della necessità dell’uso del veicolo privato in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa.
AG
Fonte: Corte di Cassazione