Neppure poi è opponibile alla ricorrente la deviazione del percorso seguito rispetto al tragitto più breve, o comunque rispetto a quello seguito dai mezzi pubblici per collegare le due località in questione. Non rileva infatti la mancata prova della rigorosa necessità di tale deviazione, e della sua non estraneità allo stretto raggiungimento della scuola, così come ritenuto dal giudice di prime cure.
Il criterio da seguire per verificare l’ammissibilità del percorso seguito, lungo il quale si sia in concreto verificato l’infortunio, non è quello dell’esistenza di una mera deviazione rispetto al tragitto ritenuto più breve, ma quello della “manifesta divergenza” del concreto tragitto stesso, (e quindi del luogo dove si verifica linfortunio), rispetto al percorso congiungente i punti di partenza e di arrivo considerati.
Deve cioè essere rilevabile una macroscopica divergenza del tracciato prescelto da altro in astratto più breve, in una misura tale da non risultare ragionevolmente giustificabile, se non per dimostrate esigenze inerenti allo stretto raggiungimento del luogo di lavoro.”
AG