Nel S.O. n. 157 della Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 17 agosto 2005, n. 189 recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 189 , in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione di interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale.
In attuazione della delega conferita al Governo, con il decreto legislativo n. 189 del 17 agosto 2005 sono state approvate le modifiche alla normativa in ,materia di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale , apportando integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002,n. 190 quali, ad esempio, linserimento dellart. 2-bis (progettazione) il quale recita che 1.Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui allallegato tecnico.Le predette norme sono vincolanti per le amministrazioni dello Stato, per gli enti pubblici nazionali ed i loro concessionari.Per le opere inserite nel programma di cui allart.1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali linteresse regionale è concorrente con il preminente interesse dello Stato, le regioni, le province autonome, province, città metropolitane, comuni, enti pubblici locali e loro concessionari applicano le predette norme sino allentrata in vigore di diversa e specifica normativa regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi della citata legge n. 443 del 2001 e della normativa comunitaria.
LAllegato tecnico, previsto dallart. 2 bis, comma 1, comprende varie sezioni che riguardano:
-il Progetto preliminare e il Progetto definitivo che vanno dai documenti componenti il progetto preliminare e la relativa relazione, la relazione tecnica e lo studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale, la relazione del progetto definitivo e le relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo-progetto di monitoraggio ambientale (PMA);
-il Progetto esecutivo che prevede, fra laltro, la relazione generale del progetto definitivo, le relazioni specialistiche di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale, i piani di sicurezza e di coordinamento;
-la Validazione dei progetti con la verifica attraverso le strutture tecniche interne ed esterne dellAmministrazione;
-le Norme in materia di verifica preventiva dellinteresse archeologico.
LAllegato tecnico, previsto dallart. 2 bis, comma 1, comprende varie sezioni che riguardano:
-il Progetto preliminare e il Progetto definitivo che vanno dai documenti componenti il progetto preliminare e la relativa relazione, la relazione tecnica e lo studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale, la relazione del progetto definitivo e le relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo-progetto di monitoraggio ambientale (PMA);
-il Progetto esecutivo che prevede, fra laltro, la relazione generale del progetto definitivo, le relazioni specialistiche di monitoraggio ambientale e manuale di gestione ambientale, i piani di sicurezza e di coordinamento;
-la Validazione dei progetti con la verifica attraverso le strutture tecniche interne ed esterne dellAmministrazione;
-le Norme in materia di verifica preventiva dellinteresse archeologico.
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