L’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica la lettera circolare N. 4 del 9 dicembre 2021 – decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL).
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Circolare N. 4 del 9 dicembre 2021
Oggetto: Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 – decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL).
La circolare n. 3 del 9 novembre u.s. ha fornito prime indicazioni in merito alle modifiche apportate dal d.l. 146/2021 con specifico riguardo all’articolo 14 del TUSL rinviando a successiva nota le istruzioni inerenti alle violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I del d.lgs. 81/2008, come modificato dal decreto-legge in oggetto.
Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del MLPS (prot. n. 11057 del 6/12/2021 e prot. n. 11130 del 7/12/2021) e tenuto conto che il provvedimento normativo è attualmente in fase di conversione, appare opportuno, al fine di uniformare i comportamenti ispettivi, anticipare le questioni di maggiore rilevanza relative alle fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14, co. 1, del TUSL, con riserva di rivalutarle alla luce delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione.
In ragione dell’estensione delle competenze di cui al novellato articolo 13 del d.lgs. 81/2008 e nel richiamare le indicazioni fornite con nota DC Tutela prot. n. 4329 del 23 giugno 2021 in materia di potenziamento delle sinergie operative nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ribadisce la necessità di intensificare a livello locale ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL anche al fine di sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza coordinate e congiunte.
Tali attività congiunte, che potranno svilupparsi con la partecipazione del solo personale ispettivo ordinario, dovranno tener conto della opportunità di procedere, laddove ricorrano sia violazioni di cui all’Allegato I sia fattispecie di lavoro “nero”, all’adozione di un unico provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca, una volta verificate tutte le condizioni abilitanti, tenuto conto della competenza esclusiva dell’INL in materia di lavoro irregolare.
Al fine di promuovere comunque un approccio uniforme e completo alle verifiche ispettive, gli Uffici dovranno favorire la costituzione di gruppi di intervento ispettivo integrati anche con la partecipazione di personale, civile e/o militare, con specializzazione tecnica, ferma restando l’opportuna programmazione congiunta con le ASL da condividere negli organismi locali.
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Per le violazioni di cui all’Allegato I si ritiene che la sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni riportate di seguito in relazione a ciascuna fattispecie, da vagliare nei limiti del sindacato cautelare esperibile all’atto dell’accesso ispettivo.
1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
3. Mancata formazione ed addestramento
4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
7. Mancanza di protezioni verso il vuoto
8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Fonte: INL