INPS – Estensione dell’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.

Con la Circolare n. 18 del 12-2-2008, l’INPS comunica che “A far tempo dal 1° gennaio 2009 l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è estesa ai lavoratori dipendenti di quelle aziende pubbliche, di quelle esercenti pubblici servizi nonché di quelle private, ancorché agli stessi sia garantita la stabilità d’impiego”.

Si legge in Premessa alla circolare n. 18 del 12-2-2009 che:
L’art.20 del decreto – legge n. 112/08, convertito in legge n. 133/08 (allegato 1) ha abrogato le disposizioni di cui all’art.40, n. 2 del RDL n. 1827/35 (allegato 2) e modificato l’art.36 del DPR n. 818/57 (allegato 3), estendendolo, con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche, nonché d aziende esercenti pubblici servizi e da quelle private.

Sulla scorta degli indirizzi espressi dal Ministero del Lavoro con nota 14/0000456 del 13/01/2009, con la presente circolare vengono illustrati gli effetti derivanti dalle modifiche introdotte dalla stessa legge sulla disciplina dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con particolare riferimento ai casi di esclusione dalla predetta assicurazione dei lavoratori dipendenti ai quali sia garantita la stabilità d’impiego.
Come noto ai sensi dell’art. 37 del RDL n. 1827/35 e successive modificazioni, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria è, in via generale, obbligatoria per tutti i lavoratori che prestino attività lavorativa alle dipendenze di terzi.

Peraltro, sia nello stesso RDL che in disposizioni successive, il legislatore aveva disciplinato alcune specifiche fattispecie di esclusione dalla predetta assicurazione.
In particolare, l’art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35 disponeva la non soggezione all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori (impiegati, agenti ed operai) delle aziende pubbliche, di quelle esercenti pubblici servizi e delle aziende private, a condizione che agli stessi fosse garantita la stabilità d’impiego.

Successivamente, l’art. 32, lettera b), della legge n. 264/49 (allegato 4), ha esteso l’esclusione dalla predetta assicurazione anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, quando agli stessi sia garantita la stabilità d’impiego.
Con l’art. 36 del DPR n. 8189/57, il legislatore h disciplinato le modalità di accertamento della stabilità d’impiego.

Tale norma delinea due distinti sistemi per giungere alla rilevazione della esistenza della stabilità d’impiego, definite nella circolare del 12-2-2009.
Tutti i datori di lavoro già es0onerati da specifici decreti ministeriali dall’assicurazione contro la disoccupazione involontaria pari all’1,61% comprensivi del contributo dello 0,30% a favore del finanziamento della formazione professionale, l’INPS si riserva di emanare successive istruzioni per il recupero dei contributi ai periodi pregressi.

(LG-FF)

Fonte: INPS

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