INPS: Esodati, bastano 40 anni di lavoro – Messaggio n. 13052/2012

Nel loro caso, infatti, non si applica la speranza di vita al requisito unico di pensione (appunto 40 anni di contributi), perché previsto dalla riforma Fornero (dunque per la nuova disciplina). La speranza di vita, invece, si applica normalmente (pure nel caso degli esodati) a tutti gli altri requisiti, quali quote ed età anagrafica. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 13343/2012, di rettifica del precedente messaggio n. 13052/2012.

Esodati, bastano 40 anni di lavoro
(Fonte ItaliaOggi)

Le istanze potranno essere trasmesse, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati:
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Gli esodati vanno in pensione con 40 anni di lavoro.
Nel loro caso, infatti, non si applica la speranza di vita al requisito unico di pensione (appunto 40 anni di contributi), perché previsto dalla riforma Fornero (dunque per la nuova disciplina).

La speranza di vita, invece, si applica normalmente (pure nel caso degli esodati) a tutti gli altri requisiti, quali quote ed età anagrafica.

Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 13343/2012, di rettifica del precedente messaggio n. 13052/2012, che ha riassunto la disciplina sui requisiti di pensione applicabile ai cosiddetti esodati, ossia alle particolari categorie di lavoratori individuate dall’ultima riforma delle pensioni (riforma Fornero) alle quali continuano ad applicarsi i requisiti, sia di accesso sia di decorrenza («finestre»), vigenti al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del dl n. 201/2011 con la riforma).
Questi lavoratori, ha spiegato l’Inps, continuano ad andare in pensione di vecchiaia o di anzianità:

a) sulla base dei requisiti vigenti prima del 6 dicembre 2011;
b) sulla base del regime delle decorrenze introdotto dalla legge n. 122/2010
(finestra mobile).

Esodati che maturano le «quote».
Della speranza di vita, invece, dovranno tener conto i lavoratori esodati che accedono alla pensione in base alle «quote» (somma di età e contributi).
Il primo adeguamento ci sarà dall’anno 2013 con un incremento di tre mesi (dm 6 dicembre 2011).
Pertanto, per accedere alla pensione con i requisiti maturati a decorrere dall’anno 2013 si dovrà perfezionare:
– quota 97,3 (oggi 97) se lavoratori dipendenti
– quota 98,3 (oggi 98) se lavoratori autonomi.

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Le istanze potranno essere trasmesse, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro:
– all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it)
o
– all’indirizzo di posta elettronica dedicata (per esempio: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

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