INPS: modifica al TFR dei dipendenti pubblici

Ritorno al passato sulle regole di calcolo dei trattamenti di fine servizio (tfs) dei dipendenti pubblici maturati dal 1° gennaio 2011. A

Precisazioni dell’Inps nel messaggio n. 18296 del 9 novembre 2012, con riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione ex Inpdap.

Ritorno al passato sulle regole di calcolo dei trattamenti di fine servizio (tfs) dei dipendenti pubblici maturati dal 1° gennaio 2011.

A chi ha percepito la prestazione secondo il regime del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr che aveva sostitutivo le vecchie regole, adesso ripristinate) verrà riliquidato il trattamento entro il 31 ottobre 2013, senza recupero delle somme erogate in eccedenza.

Ritorno al passato per le future prestazioni. La novella legislativa, spiega l’Inps, ripristina le vecchie norme in materia di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati (indennità premio servizio, per i dipendenti delle autonomie locali, delle regioni e della sanità; indennità buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato; indennità anzianità ai dipendenti di enti pubblici non economici e altre amministrazioni). Tuttavia, precisa l’Inps, in attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i tfs da definire dopo il 31 ottobre 2012 verranno erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010.

La riliquidazione dei trattamenti già erogati. La novella legislativa, prosegue l’Inps, dispone inoltre che i tfs relativi a cessazioni di lavoro dopo il 31 dicembre 2010 e liquidati entro il 30 ottobre 2012 verranno riliquidati d’ufficio entro un anno (entro il 31 ottobre 2013). Qualora in sede di riliquidazione l’importo spettante risultasse inferiore a quello precedentemente erogato, l’Inps non procederà al recupero della somma eccedente. Inoltre, non verranno poste in pagamento le prestazioni di importo inferiore a 12 euro.

Resta la ritenuta (2,5%) sui dipendenti. Quando c’è stato il cambio delle regole di calcolo, le amministrazioni hanno continuato a praticare la ritenuta del 2,5% a carico dei lavoratori. A seguito del dl n. 185/2012, spiega l’Inps, nulla cambia in tema di obblighi contributivi, poiché, essendo state ripristinate le regole previgenti, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010 e sia per i dipendenti in servizio che per quelli cessati dopo il 31 dicembre 2010, nella misura complessiva del 9,60% (7,10% a carico amministrazione e 2,5% del lavoratore) per gli iscritti alla gestione ex Enpas e nella misura complessiva del 6,10% (3,6% a carico amministrazione e 2,5% del dipendente) per gli iscritti alla gestione ex Inadel.

Pertanto, i processi pendenti aventi a oggetto la restituzione del contributo obbligatorio del 2,5% a carico dei lavoratori si estinguono di diritto. Mentre le sentenze eventualmente emesse, escluse quelle passate in giudicato, restano prive di effetto.

Precedente

Prossimo