Inquinamento marino: l’Italia ratifica la Convenzione di Londra.

La Convenzione, negoziata presso l’Organizzazione marittima Internazionale (IMO), è entrata in vigore a livello internazionale il 21 novembre 2008. L’Italia ha provveduto alla ratifica della Convenzione, con DDL approvato in via definitiva il 21 gennaio 2010. Il documento è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La salvaguardia ambientale è un tema cruciale per garantire uno sviluppo sostenibile su scala globale. Proprio per non deludere le aspettative di miliardi di cittadini del mondo e assicurare un futuro ecologicamente sicuro alle nuove generazioni, i governi mondiali, ciclicamente, cercano di porre in essere iniziative vincolanti e condivise.

Una tra queste è stata certamente la Convenzione di Londra del 2001 (conosciuta come Bunker Oil Convention) sulla responsabilità civile conseguente all’inquinamento marino causato da residui di carburante utilizzato per la propulsione delle navi.

La Convenzione, negoziata presso l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), è entrata in vigore a livello internazionale il 21 novembre 2008 ed è stata ratificata dall’Italia il 21 gennaio 2010.

La Convenzione ha colmato un vuoto legislativo nel diritto internazionale, che non prendeva in considerazione l’i inquinamento provocato dalla fuoriuscita e dal versamento in mare di petrolio utilizzato per il funzionamento e la propulsione delle navi. L’IMO è una delle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite, volta a promuovere la cooperazione tra i Paesi membri e a garantire la sicurezza della navigazione e la protezione dell’ambiente marino.

Composta da un preambolo e da 19 articoli, la Convenzione prende in esame tutte le dinamiche relative agli incidenti che causano inquinamento: dalla responsabilità degli armatori, al campo di applicazione (le navi militari ad esempio sono escluse), dagli obblighi assicurativi e la relativa certificazione di validità i cui Stati s’impegnano ad accertare per le navi che entrano nei loro porti.

Gli ultimi articoli riportano le clausole finali tra le quali quella che disciplina la revisione o la modifica della convenzione che può avvenire mediante una Conferenza ad hoc dell’IMO.

(LG-FF)

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