Installatori di reti di sicurezza, redatta da un gruppo di lavoro coordinato dall’INAIL la norma UNI 11939

La norma UNI 11939:2024 “Attività professionali non regolamentate – Installatore di reti di sicurezza – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”, redatta da un gruppo di lavoro coordinato dall’INAIL, puntualizza le caratteristiche professionali degli addetti al montaggio, allo smontaggio e alle attività di controllo di questi dispositivi di protezione anticaduta.

 

La norma UNI 11939:2024 “Attività professionali non regolamentate – Installatore di reti di sicurezza – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”, A definisce le competenze richieste agli installatori di reti di sicurezza, le figure professionali preposte alle attività di montaggio, smontaggio e ispezione di questi dispositivi di protezione collettiva dei lavoratori dal rischio di caduta dall’alto.

Il testo della norma è stato elaborato da un gruppo di lavoro coordinato da Luca Rossi, ricercatore del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’INAIL, nell’ambito della Commissione sicurezza UNI presieduta da Fabrizio Benedetti, coordinatore generale della Consulenza tecnica salute e sicurezza centrale (CTSS) dell’Istituto.

L’obiettivo principale della norma è quella di fornire un panorama esaustivo, omogeneo e unitario sulle reti di sicurezza, su chi le adopera professionalmente e sulle attività idonee al loro utilizzo, a fronte di un quadro normativo incompleto riguardo alla loro fabbricazione e al loro impiego. D’altra parte, anche se non vengono esplicitamente menzionate all’interno del decreto legislativo 81/2008, alle reti di sicurezza sembra fare riferimento l’art. 122 a proposito delle “precauzioni atte a eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose”.

L’attività professionale dell’installatore di sistemi di ancoraggio è articolata in tre livelli: base, intermedio e avanzato. Più specificamente, al capitolo 3 la norma 11939 introduce la figura professionale di “installatore di reti di sicurezza”, che effettua il montaggio e lo smontaggio. Presenta quella di “progettista della rete di sicurezza”, tecnico abilitato alla valutazione dei rischi incaricato dal committente alla redazione del progetto di disposizione della rete di sicurezza in riferimento alle caratteristiche del luogo di installazione e alle condizioni ambientali. E, da ultimo, propone quella di “progettista strutturale”, designato dal committente per la verifica della idoneità strutturale alle forze di carico trasmesse dalla rete di sicurezza alla struttura di supporto e per la verifica degli ancoranti. Il capitolo 4 elenca i compiti dell’installatore, specificati per i tre livelli citati, mentre il capitolo 5 riepiloga conoscenze, abilità, livello di autonomia e responsabilità associate all’attività professionale. Il testo della norma, infine, si chiude con tre appendici: la A, di tipo normativo, con elementi per la valutazione della conformità; la B, informativa, sugli aspetti etici e deontologici applicabili; la C, anch’essa informativa, relativa ai contenuti minimi dell’apprendimento non formale dell’installatore.

Fonte: INAIL

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