Installazione impianti in edifici, in G.U. il decreto 37/2008

La G.U. n. 61 del 12 marzo 2008 pubblica l’atteso DECRETO 22 gennaio 2008 – n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici”

La G.U. n. 61 del 12 marzo 2008 pubblica l’atteso DECRETO 22 gennaio 2008 – n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici

Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Il provvedimento semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente, rende più efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio
degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati
all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto
e’ connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonche’ gli impianti per
l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti
di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Leggi l’intero decreto ai link a fianco…

(RMP)

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