Sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004 è pubblicato il Decreto Legislativo n. 169 sull’ attuazione della direttiva 2002/46/CE.
Acquisiti il parere della Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell’ economia e delle finanze e per gli affari regionali, è stato emanato il Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004 – riguardante l’ Attuazione della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari, commercializzati, in forma preconfezionata come prodotti alimentari e presentati come tali. L’ art. 2 del decreto legislativo di attuazione della direttiva precisa che si intendono per ” integratori alimentari” i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate, ovvero commercializzate in forma di capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili di liquidi e di polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari. Nella fabbricazione di integratori alimentari ( art. 3) devono essere usati solo le vitamine e i minerali elencati nell’ allegato I e nelle forme elencate nell’ allegato II al decreto.Fino al 31 dicembre 2009, l’ uso di vitamine e minerali non elencati nell’ allegato I, o in forme non previste nell’ allegato II è consentito purchè: a) la sostanza in questione sia già stata impiegata in integratori alimentari presenti sul mercato nazionale prima del 31 luglio 2003; b) l’ Autorità europea per la sicurezza alimentare non esprima parere negativo per quanto riguarda l’ uso di tale sostanza o il suo uso in quella forma. I successivi articolo del decreto si riferiscono: a) ai criteri di purezza delle fonti di vitamine e minerali; b) all’ etichettatura; c) alla pubblicità; d) alla determinazione dei valori dichiarati; e) alla produzione e confezionamento; f) all’ immissione in commercio. Le norme tecniche per l’ esecuzione del presente decreto, saranno emanate entro sei mesi con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ economia e delle finanze.
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