La risposta nell’Interpello, 22/2013 del 4 luglio 2013
L’Associazione Unitaria Psicologi Italiani – AUPI – ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione degli artt. 70 e 71, D.Lgs. n. 151/2001, nell’ipotesi di lavoratrice madre che esercita la libera professione di psicologa senza vincolo di subordinazione.
In particolare, si chiede se la suddetta lavoratrice – obbligatoriamente iscritta all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Psicologi (ENPAP) – abbia o meno diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità per il periodo di 5 mesi ai sensi delle disposizioni normative sopra citate, anche nel caso in cui la stessa espleti parte dell’attività libero professionale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Omissis
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, in risposta alla problematica sollevata, si ritiene che le libere professioniste psicologhe, iscritte all’ENPAP, con rapporto di lavoro autonomo, coordinato e continuativo, in regime di convenzione con il S.S.N. hanno diritto, inoltrando specifica domanda all’Ente di categoria, alla integrazione dell’indennità di maternità di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001, nella misura in cui i relativi periodi non siano coperti ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale.
Il Direttore generale
(f.to Paolo Pennesi)