24 ottobre 2013 – n. 13/2013
destinatario: CNI – Consiglio Nazionale degli Ingegneri
istanza: Lavoro a domicilio
[…]
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito “se per i lavoratori a domicilio, che
– risultano dipendenti di un ‘azienda,
ma
– che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione,
il datore di lavoro debba fornire a proprie spese tutta l ‘informazione, la formazione e l’addestramento previsto per i lavoratori dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare la formazione prevista dai recenti accordi Stato-Regioni e la formazione per:
– addetto al primo soccorso
– addetto all’antincendio.
Inoltre il C. N I. chiede di sapere se l’abitazione del lavoratore sia da considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro, così come definito dal D.Lgs. n. 81/2008, e debba pertanto essere oggetto di valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro.
[…]
Tutto ciò premesso laCommissione fornisce le seguenti indicazioni.
La Commissione ritiene che:
– il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
e
– non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio.
Inoltre il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008.