Interpello n. 8/2013: Art. 41, comma 2, visita medica preventiva

Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’interpello:

24 ottobre 2013 – n. 8/2013
destinatari: Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro
istanza: Art. 41, comma 2, visita medica preventiva

[…]

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Palermo, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. In particolare l’istante chiede di sapere “se la previsione di visita medica preventiva di cui all ‘art. 41 , comma 2, lett. a), del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qua/volta il datore di lavoro provvede ad effettuare l’assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista.

[…]

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che, nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all’art. 41. comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente.

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