Interpello: Sigarette elettroniche ? Obbligo di valutazione dei rischi D.Lgs. 81/2008

Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro la risposta all’interpello:

24 ottobre 2013 – n. 15/2013
destinatario: ABI – Associazione Bancaria Italiana
istanza: Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche

[…]

L’Associazione Bancaria Italiana ha avanzato richiesta di interpello per conoscere se, a parere di questa Commissione, la normativa sul divieto di fumo sia estensibile anche alle c.d. “sigarette elettroniche”

[…]

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione, in analogia all’orientamento europeo esistente – richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell’Istituto Superiore di Sanità – di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/137/CE in materia di tabacco – in quanto non contenenti tabacco – ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’articolo 51 della legge n 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.

In ragione delle caratteristiche e dei componenti delle vane tipologie di cartucce in commercio, ferma restando la possibilità il datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione di vietare l’uso delle sigarette elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga, né potrà essere consentito l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti.

La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate).

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