Interpello: VOUCHER anche per lavoratori dipendenti? Si ma con limiti

Il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 46 del 22/12/2010 risponde positivamente circa la possibilità di utilizzo dei VOUCHER anche per lavoratori dipendenti, con riferimento ai settori di attività tassativamente elencati. Ma li limita per i lavoratori del P.I. e li esclude presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale (per evitare forme elusive).

art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno –
prestazioni di natura occasionale e accessoria ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, concernenti la disciplina del rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio.

In particolare l’istante chiede se sia possibile lo svolgimento di prestazioni di natura occasionale e accessoria per i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno,ai sensi della normativa sopra richiamata.

In risposta al quesito avanzato, si ritiene dunque che i lavoratori con contratto di tipo subordinato a tempo pieno possano comunque svolgere prestazioni di natura occasionale secondo quanto sopra delineato fermi restando, per i lavoratori del pubblico impiego, i limiti di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 già delineati dall’INPS con circ. n. 88/2009.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Ai fini della soluzione del quesito, occorre ricordare l’ambito di applicazione dell’istituto de quo, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo; in particolare:
– con riferimento ai settori di attività tassativamente elencati (ad es. lavori domestici, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, insegnamento privato supplementare, attività svolte nell’ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli ecc.) si evidenzia che il lavoro occasionale di tipo accessorio non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo.

Conseguentemente le attività lavorative specificatamente indicate, dall’art. 70, comma 1, del D.Lgs. citato, possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time);
– nell’ambito di tutti gli altri settori produttivi non espressamente richiamati la norma prevede, invece, che i committenti possano ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio utilizzando esclusivamente alcune categorie di soggetti, ossia giovani con meno di 25 anni di età, pensionati (art. 70, comma 1, lett. e – i), nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part time, in via sperimentale, rispettivamente, per gli anni 2009 – 2010 e per l’anno 2010
(art. 70, comma 1 bis).
La medesima disposizione esclude inoltre la possibilità di utilizzare il sistema dei c.d. voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, con l’intento di tutelare la ratio sottesa a tale rapporto di lavoro ed evitare possibili forme elusive della relativa disciplina.

(LP)

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