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La Corte europea di giustizia del Lussemburgo ha oggi condannato l’Italia per la mancata applicazione entro i termini della direttiva Ue Ippc, sulla prevenzione e la riduzione dell’inquinamento industriale.
La direttiva imponeva agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinche le autorità competenti controllassero, attraverso autorizzazioni, che gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti dettati dalle norme Ue.
Alla Corte si era rivolta la Commissione europea. Secondo l’esecutivo Ue, alla scadenza del termine del 30 ottobre 2007, numerosi impianti funzionavano senza essere dotati dell’autorizzazione e tale situazione persisteva allo scadere del termine previsto nel parere motivato inviato da Bruxelles all’Italia il 2 aprile 2009.
Da una nota dell’Italia del 14 aprile 2009, ricorda la Corte nella sentenza, emerge che le autorità competenti non erano neppure in possesso di tutte le informazioni relative al numero di impianti presenti sul territorio nazionale e alle loro attività. Inoltre, l’Italia non avrebbe fornito alcuna informazione dettagliata per dimostrare l’equivalenza tra le autorizzazioni ambientali preesistenti e le autorizzazioni integrate ambientali come stabilisce la direttiva Ippc.
L’Italia ha quindi giustificato la variazione dei dati comunicati adducendo che, fino alla metà del 2009, non tutte le autorità competenti regionali avevano ancora trasmesso informazioni complete.
I giudici europei fanno rilevare che dalle informazioni comunicate dall’Italia nel 2009 “emerge che soltanto una parte delle autorizzazioni preesistenti era stata riesaminata e aggiornata, mentre le autorità competenti non avevano ritenuto necessario riesaminare le autorizzazioni di 608 impianti preesistenti”.
Tra i vari obblighi che l’Ue ha imposto agli Stati membri, osservano i giudici, figura il “rilascio dell’autorizzazione integrale ambientale, finalizzato al conseguimento di un livello di protezione ambientale nel suo complesso”.
Dalla direttiva – prosegue la Corte – risulta che i requisiti relativi al funzionamento degli impianti esistenti si applicano allo stesso modo, tanto in sede di esame per il rilascio di un’autorizzazione integrata ambientale, quanto in caso di riesame delle autorizzazioni preesistenti e quindi la verifica delle autorizzazioni preesistenti diretta solo a valutare l’assenza di un contrasto con la direttiva “non appare adeguata”.
Per questo, la Corte ha ritenuto che l’Italia “non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva Ippc, ovvero mediate il riesame aggiornato delle prescrizioni, che gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti imposti dall’Ue, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva Ippc”.
(Pa-Ro)