Irrilevanza del passato incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per una gara d’appalto: sentenza TAR Piemonte

Il TAR esclude che vi sia conflitto di interessi, ai fini della partecipazione ad una gara d’appalto, per il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che abbia già svolto incarichi professionali per una determinata opera

Il TAR Piemonte, con la sentenza n. 882 del 2007, ha escluso che vi sia conflitto di interessi, ai fini della partecipazione ad una gara d’appalto, per il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che abbia già svolto incarichi professionali per una determinata opera.

Nella fattispecie, l’oggetto dell’appalto consisteva nel conferimento dell’incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, compresa la prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, compresa l’assistenza alle operazioni di collaudo e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per le opere relative a interventi per la riabilitazione strutturale della Cappella della Sindone in Torino; della direzione dei lavori, dello svolgimento indagini preliminari alla redazione del progetto di riabilitazione strutturale in base al progetto già elaborato dalla Soprintendenza per i BB.AA. e il Paesaggio del Piemonte; della verifica del sistema di monitoraggio e degli incatenamenti provvisori del tamburo e dei sistemi di presidio già in opera.

Il bando di gara stabiliva che vigono i divieti di cui all’art. 17, comma 9, della legge 109/1994, e cioè che “gli affidatari degli incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici per i quali abbiano già svolto attività di progettazione; i divieti in esame sono estesi anche agli affidatari di attività di supporto alla progettazione…”.
Il TAR conclude stabilendo che l’orientamento della giurisprudenza amministrativa esclude, infatti, che possano sussistere situazioni di incompatibilità tra un componente della Commissione giudicatrice ed i soggetti partecipanti alla gara quando l’attività professionale svolta si sia esaurita, come nella specie, anche perché sarebbe “incongruo imporre che colui che ha avuto rapporti d’affari, in questo caso professionali, con un altro soggetto, debba poi astenersi dal giudicarlo in veste di commissario di gara, per un numero indeterminato di anni” (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 16 settembre 2000, n. 989; TAR Piemonte, Sez. I, 27 maggio 2003, n. 764, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 563).

AG

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