ISPRA: Criteri per l’elaborazione di piani di gestione dell’inquinamento diffuso

Nella pubblicazione “Criteri per l’elaborazione di piani di gestione dell’inquinamento diffuso” sono proposte delle linee di indirizzo per l’elaborazione dei piani di competenza regionale previsti dal D.Lgs. 152/06 relativi alla gestione delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso. L’obiettivo principale è delineare i criteri per l’individuazione degli scenari di inquinamento diffuso e i conseguenti percorsi gestionali condivisi dai soggetti competenti in campo sanitario ed ambientale.

Il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale ha individuato la necessità di disporre a livello nazionale di strumenti di indirizzo per la elaborazione dei piani di competenza regionale previsti dall’art. 239 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 relativi agli interventi di bonifica e gestione delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.
A tale fine è stato creato uno specifico Gruppo di lavoro (GdL n.19 Area valutazioni) con lo scopo di produrre un documento di riferimento per l’elaborazione dei piani di gestione dell’inquinamento diffuso.
Il riferimento normativo (art. 239 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06) non fornisce elementi utili alla definizione di metodologie e contenuti dei piani regionali, così come non è stato possibile riferirsi ad esperienze pregresse consolidate. Di conseguenza il documento è stato concepito come strumento di orientamento generale, che attraverso un percorso logico ne individua le fasi principali, all’interno delle quali dare coerenza alle specifica azioni da intraprendere.

La pubblicazione, nel perseguire la finalità di mettere a disposizione delle Agenzie regionali uno strumento di indirizzo generale, persegue in particolare l’obiettivo di uniformare i criteri relativi a:
• identificazione degli scenari di inquinamento diffuso (i.e. quando il caso di specie rientra
nell’ambito di applicazione);
• criteri generali di elaborazione dei Piani regionali redatti ai sensi dell’art. 239 c. 3 del d. lgs. 152/2006.

I contenuti essenziali riguardano:
• definizione degli ambiti di applicazione;
• definizione operativa di inquinamento diffuso;
• criteri per l’identificazione di un’area ad inquinamento diffuso;
• comunicazione del rischio potenziale;
• definizione delle eventuali misure di urgenza e azioni di prevenzione;
• metodologie di indagine e valutazione del rischio;
• criteri per la definizione del piano.

Le cause che possono dare origine ad aree caratterizzate da inquinamento diffuso, non riconducibili ad alcuna sorgente puntuale e/o specifica, attiva nel presente o nel passato, possono essere individuate in:

a) caso generale – sorgenti già esse stesse connotabili come diffuse e comunque riferibili ad una collettività relativamente indifferenziata, in tale tipologia possono rientrare ad esempio nutrienti e fitofarmaci di origine agricola (terreni e acque sotterranee), ricarica da corpi idrici compromessi (acque sotterranee), traffico urbano (terreni).

b) caso limite – più sorgenti puntuali, per le quali non sia possibile discriminare il contributo delle singole fonti alla contaminazione riscontrata.

I casi a) e b) sopra riportati individuano evidentemente due estremi per i quali esiste un denominatore comune: è indispensabile una gestione unitaria e coordinata del complesso di interventi necessari che, con riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 239 del D. Lgs. 152/06, può/deve trovare efficace attuazione attraverso lo strumento del Piano regionale, in particolare per il caso a) tenendo anche adeguatamente conto di eventuali direttive/normative esistenti e riferite a specifiche tipologie di contaminazione.

Fonte: ISPRA

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