Sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2009 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2009 riguardante la Istituzione del registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale.
Il decreto di cui sopra si richiama alla legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 46 e 47 che prevedono, fra laltro, listituzione del registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale G.E.C.T. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri segretariato generale e recano disposizioni per i relativi procedimenti.
Le attività istruttorie relative alla costituzione ed alla partecipazione ad un Gruppo europeo di col operazione territoriale G.E.C.T., previste dal regolamento(CE) n. 1082/2p006 e dagli articoli 46 e 47 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono altresì attribuite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Limitatamente allesercizio delle attività di cui sopra, il Dipartimento per gli affari regionali opera,comunque, nellambito del segretariato generale, anche nel caso in cui lesercizio delle funzioni in materia di rapporti con le regioni, di cui agli articoli 2, comma 2, lettera d) e 4 del decreto legislativo n. 303/1999, sia delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ad un Ministro o Sottosegretario di Stato.
Le attività istruttorie relative alla costituzione ed alla partecipazione ad un Gruppo europeo di col operazione territoriale G.E.C.T., previste dal regolamento(CE) n. 1082/2p006 e dagli articoli 46 e 47 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono altresì attribuite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Limitatamente allesercizio delle attività di cui sopra, il Dipartimento per gli affari regionali opera,comunque, nellambito del segretariato generale, anche nel caso in cui lesercizio delle funzioni in materia di rapporti con le regioni, di cui agli articoli 2, comma 2, lettera d) e 4 del decreto legislativo n. 303/1999, sia delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ad un Ministro o Sottosegretario di Stato.
(LG-FF)
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