Istituzione di un codice comunitario dei visti (codice dei visti).

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 243/1 del 15.9.2009 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).

Considerando che ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, del trattato, le misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri definiscono le regole in materia di visti relativi ai soggiorno previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono le procedure e condizioni per il rilascio da parte degli Stati membri, il presente regolamento(CE) sottolinea che per quanto riguarda la politica in materia di visti, la costituzione di un “corpus normativo comune”, soprattutto tramite il consolidamento e lo sviluppo dell’acquis (le disposizioni pertinenti la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e l’istruzione consolare comune), è uno degli elementi fondamentali per sviluppare ulteriormente la politica comune in materia di visti quale parte di un sistema multistrato inteso a facilitare i viaggi legittimi e a combattere l’immigrazione clandestina tramite un’ulteriore armonizzazione delle legislazioni nazionali e delle prassi per il trattamento delle domande di visto presso le rappresentanze locali, come indicato nel programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea.

Il presente regolamento fissa le procedure e le condizioni per il rilascio del visto di transito o per soggiorni previsti di non più di tre mesi su un periodo di sei mesi, nel territorio degli Stati membri.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai cittadini di pesi terzi che devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, fermi restando:
a) i diritti di libera circolazione di cui godono i cittadini di paesi terzi che sono familiari di cittadini dell’Unione;
b) i diritti ndi libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, di cui godono cittadini di paesi terzi e loro familiari in virtù di accordi fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro.

Il presente regolamento elenca anche i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di un visto di transito aeroportuale in deroga al principio di libero transito stabilito dall’allegato 9 della convenzione di Chicago relativa all’aviazione civile internazionale e definisce le procedure e le condizioni per il rilascio del visto ai fini del transito nelle zone di transito internazionale degli aeroporti degli Stati membri.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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