Vengono qualificate consistenti le partecipazioni che, da sole o unitamente ad altre già detenute, risultino superiori al 5% del capitale sociale della società partecipata oppure al 5% del patrimonio netto dellimpresa partecipata.
La consistenza, nel caso di partecipazioni detenute tramite società controllate, va rilevata tenendo conto dellinteressenza complessiva del partecipante indiretto; se limpresa partecipante redige un bilancio consolidato, la consistenza si misura sul patrimonio netto di pertinenza del gruppo. Si considerano, inoltre, in ogni caso consistenti le partecipazioni che consentono di esercitare uninfluenza sulla società partecipata.
Listanza di autorizzazione deve essere trasmessa allIsvap una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento delloperazione e deve essere preceduta da uninformativa di sintesi in merito agli elementi essenziali e agli obiettivi delloperazione che deve essere resa allIstituto di Vigilanza non appena assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti.
LIstituto ha lobbligo di comunicare trimestralmente la situazione delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute e di fornire immediato riscontro allIsvap circa eventuali riduzioni del patrimonio libero tali non consentire la detenzione delle partecipazioni di controllo o consistenti.
(LG-FF)