ISVAP: partecipazioni delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2008 è pubblicato il Regolamento 4 agosto 2008-Isvap. N. 26 relativo alle Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), capo III (partecipazione delle imprese di assicurazione e riassicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni (Regolamento n. 26).

Con tale Regolamento vengono dettate dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) le disposizioni in materia di partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Vengono qualificate consistenti le partecipazioni che, da sole o unitamente ad altre già detenute, risultino superiori al 5% del capitale sociale della società partecipata oppure al 5% del patrimonio netto dell’impresa partecipata.

La consistenza, nel caso di partecipazioni detenute tramite società controllate, va rilevata tenendo conto dell’interessenza complessiva del partecipante indiretto; se l’impresa partecipante redige un bilancio consolidato, la consistenza si misura sul patrimonio netto di pertinenza del gruppo. Si considerano, inoltre, in ogni caso consistenti le partecipazioni che consentono di esercitare un’influenza sulla società partecipata.

L’istanza di autorizzazione deve essere trasmessa all’Isvap una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell’operazione e deve essere preceduta da un’informativa di sintesi in merito agli elementi essenziali e agli obiettivi dell’operazione che deve essere resa all’Istituto di Vigilanza non appena assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti.

L’Istituto ha l’obbligo di comunicare trimestralmente la situazione delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute e di fornire immediato riscontro all’Isvap circa eventuali riduzioni del patrimonio libero tali non consentire la detenzione delle partecipazioni di controllo o consistenti.

(LG-FF)

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