La Commissione ha deciso di mantenere nel parere motivato 2 punti (su 6)
Li esaminemo le motivazioni nel Convegno del 3 dicembre a Milano (vedi link).
Il RLS Marco Bazzoni, che aveva innescato la procedura, ha reso pubblica la lettera di risposta dall’UE, che pubblichiamo al link.
Scrive Bazzoni: “Dopo oltre un anno da quando la Commissione Europea il 30 Settembre 2011, aveva inviato alla Repubblica Italiana la lettera di costituzione di messa in mora C(2011)6692 del 29 settembre 2011, per la procedura d’infrazione n 2010/4227, il 21 Novembre 2012 la Commissione Europea ha deciso di inviare un parere motivato alle autorità italiane..
Dalla lettera UE risulta che la Commissione ha deciso di mantenere nel parere motivato i 2 punti seguenti punti (su 6), che erano inclusi nella lettera di costituzione in mora:
– deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega o subdelega (violazione dell’articolo 5 della direttiva 89/391/CEE)
e
– proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un’impresa esistente (violazione dell’articolo 9 della direttiva 89/391/CEE).
Altri: 4 punti sono stati ritenuti superati, a fronte delle informazioni fornite dalle autorità italiane.
–> Proroga dei termini prescritti per la redazione di un documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un’impresa esistente (violazione dell’articolo 9 della direttiva 89/391/CEE).
–> Esonero dall’obbligo di predisporre un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori (possibile violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 89/391/CEE)
–> Differimento dell’entrata in vigore dell’obbligo di valutazione del rischio di stress da lavoro (possibile violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), letto in combinato disposto con l’articolo 5 della direttiva 89/391/CEE)
–> Differimento dell’entrata in vigore della legislazione sulla salute e sulla sicurezza per i lavoratori appartenenti a cooperative sociali e organizzazioni di volontariato e della protezione civile (possibile violazione dell’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE)
–> Disposizioni di prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti-letto esistenti in data 9 aprile 1994.