L’ uso del pentaBDE nei sistemi di evacuazione

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 305/63 del 1 ottobre 2004 è pubblicata la Direttiva 2004/98/CE della Commissione del 30 settembre 2004 recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell’ etere di pentabromodifenile nei sistemi di evacuazione di emergenza dei mezzi aerei allo scopo di adattarne l’ allegato 1 al progresso tecnico.

L’ etere di pentabromofenile (pentaBDE) è utilizzato in qualità di ritardante di fiamma bromurato, per proteggere materie plastiche, tessuti ed altri articoli dalle fiamme. Sulla base di una valutazione del rischio conforme alle disposizioni del regolamento(CEE) n.793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi pertinenti alle sostanze esistenti, la Commissione europea ha ritenuto necessario limitare l’immissione sul mercato del pentaDBE, aggiungendola sostanza all’allegato I della direttiva 76/769/CEE adottando la direttiva 2004/98/CE del 30 settembre 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 305/63 del 1 ottobre 2004- recante, appunto, la modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell’etere di pentabromodifenile nei sistemi di evacuazione d’ emergenza dei mezzi aerei allo scopo di adeguare lo stesso allegato I al progresso tecnico. Infatti, tale sostanza viene utilizzato per tessuti destinati specificatamente agli scivoli e agli scivoli-battelli per l’evacuazione dei mezzi aerei enon può essere sostituito con alternative adeguate a causa dei requisiti normativi e dei collaudi di sicurezza. Non sono prevedibili -si legge nei “ considerando” della direttiva – emissioni nell’ambiente provenienti dagli scivoli ed esposizione delle persone, salvo in caso di emergenza e per pochi secondi e soltanto nel raro evento che il materiale sia in fiamme. Data la complessità di un eventuale processo di sostituzione e le disposizioni relative all’autorizzazione dei sistemi di emergenza dei mezzi aerei, nonché le gravi implicazioni socioeconomiche che, fra l’ altro comporterebbero il ricorso a sistemi più antiquati delle condizioni di sicurezza del mezzo aereo, la Commissione, in considerazione anche della limitata applicazione del pentaBDE nei sistemi di evacuazione di emergenza e considerando altresì il suo trascurabile contributo ai rischi per la salute e l’ambiente, ha giustificato l’autorizzazione l’ autorizzazione all’immissione sul mercato di questo prodotto e l’ utilizzazione dello stesso per questo scopo specifico. Viene fatto notare che le misure di cui alla direttiva adottata in materia sono conformi al parere del comitato per l’ adattamento al progresso tecnico delle direttive sull’ eliminazione delle barriere tecniche al commercio di sostanze e preparati pericolosi.

Fonte: Eur-Lex

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