Avvalendosi dell articolo 18, paragrafo 1, della suddetta direttiva, in combinato disposto con l allegato II della stessa, l Itlia è stata autorizzata ad applicare in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate aliquote ridotte di accisa sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento.
Tale deroga era applicabile sino al 31 dicembre 2006. Con lettera del 17 ottobre le autorità italiane hanno chiesto l autorizzazione, ai sensi dell articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare nelle stesse zone geografiche aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento anche dopo il 31 dicembre 2006, la pratica nazionale istituita nell ambito nell ambito della suddetta deroga, chiedendo l autorizzazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012.
Nelle considerazioni, il Consiglio dell Unione europea, concedendo la proroga richiesta dalle autorità italiane, si afferma che l Italia presenta un territorio estremamente eterogeneo, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. Nel 1999 essa ha aumentato il livello generale delle accise nell ambito di una riforma del proprio sistema fiscale. Tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, l Italia ha nello stesso tempo introdotto aliquote di tassazione ridotte per il gasolio e il GPL al fine di compensare in parte i costi di riscaldamento eccessivamente elevati sostenuti dai residenti in alcune zone geografiche.
Nella Decisione adottata dal Consiglio il 7 aprile 2008 si dichiara che, al fine di evitare compensazioni eccessive, la riduzione non deve essere superiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate.
(LG-FF)