L’ Italia autorizzata dall’ UE ad applicare tassazioni ridotte al gasolio e GPL.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 109/27 del 19-4-2008 è pubblicata la Decisione del Consiglio 2008/318/CE del 7 aprile 2008 che autorizza l’ Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL per riscaldamento ai sensi dell’ articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.

La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, ristruttura il quadro comunitario per la tassazione sui prodotti energetici e dell’ elettricità.

Avvalendosi dell’ articolo 18, paragrafo 1, della suddetta direttiva, in combinato disposto con l’ allegato II della stessa, l’ Itlia è stata autorizzata ad applicare in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate aliquote ridotte di accisa sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento.

Tale deroga era applicabile sino al 31 dicembre 2006. Con lettera del 17 ottobre le autorità italiane hanno chiesto l’ autorizzazione, ai sensi dell’ articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare nelle stesse zone geografiche aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento anche dopo il 31 dicembre 2006, la pratica nazionale istituita nell’ ambito nell’ ambito della suddetta deroga, chiedendo l’ autorizzazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012.

Nelle considerazioni, il Consiglio dell’ Unione europea, concedendo la proroga richiesta dalle autorità italiane, si afferma che l’ Italia presenta un territorio estremamente eterogeneo, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. Nel 1999 essa ha aumentato il livello generale delle accise nell’ ambito di una riforma del proprio sistema fiscale. Tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, l’ Italia ha nello stesso tempo introdotto aliquote di tassazione ridotte per il gasolio e il GPL al fine di compensare in parte i costi di riscaldamento eccessivamente elevati sostenuti dai residenti in alcune zone geografiche.

Nella Decisione adottata dal Consiglio il 7 aprile 2008 si dichiara che, al fine di evitare compensazioni eccessive, la riduzione non deve essere superiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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