L’Europa vuole riserve energetiche più consistenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 265/9 del 9 ottobre 2009 è pubblicata la Direttiva 2009/119/CE del Consiglio del 14 settembre 2009 che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere il livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

Cambiano gli obblighi di stoccaggio di petrolio greggio e di prodotti petroliferi per gli Stati comunitari al fine di fronteggiare eventuali carenze in periodi di crisi, soprattutto in considerazione del fatto che l’UE dipende fortemente dalle importazioni.

Rispetto alla direttiva del 2006, infatti, il Consiglio ha deciso che, entro il 31 dicembre 2012, all’interno della Comunità ed in qualsiasi momento il livello minimo totale per le scorte di sicurezza di prodotti petroliferi dovrà essere equivalente quantomeno al quantitativo maggiore tra quelli corrispondenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio. Questo è uno dei punti cardine della nuova direttiva 2009/119/CE del Consiglio del 14 settembre 2009, che contiene in dettaglio i metodi di calcolo per le scorte di sicurezza comunitarie e delle scorte specifiche di uno o più prodotti particolari, cioè l’etano, il GPL, la benzina per motori, la benzina avio, il jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), il jet fuel del tipo cherosene, l’altro cherosene, il gasolio (olio combustibile distillato), l’olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo), l’acqua ragia minerale e benzine speciali, i lubrificanti, il bitume, le cere paraffiniche ed il coke di petrolio.

L’abrogata direttiva del 2006, invece, indicava soltanto un livello minimo di scorte di prodotti petroliferi equivalenti almeno a novanta giorni del consumo interno medio giornaliero nel precedente anno civile.

Il calcolo del consumo interno giornaliero viene fatto sulle benzine per autoveicoli, sui carburanti per aerei, sui gasoli, sugli oli per motori diesel, sul petrolio lampante, sui carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene e sugli oli combustibili.I nuovi metodi per il calcolo sostanzialmente tengono conto degli standard fissati dall’AIE (Agenzia Internazionale dell’Energia).

La presente direttiva stabilisce in allegato che possono entrare nel computo delle scorte detenute i quantitativi presenti nei serbatoi delle raffinerie, nei terminali di carico, nei serbatoi di alimentazione degli oleodotti, nelle chiatte, nelle navi cisterna di cabotaggio per i prodotti petroliferi, nelle navi cisterna che si trovano nei porti, nei serbatoi delle navi della navigazione interna, nei fondi delle cisterne,ma anche quelli presenti sotto forma di scorte mercantili, oppure quelli di proprietà di importanti consumatori in virtù di obblighi imposti dalla legge o di altre direttive dei poteri pubblici, mentre devono essere sempre esclusi dal calcolo delle scorte il petrolio greggio non ancora prodotto ed i quantitativi detenuti negli oleodotti, nei vagoni cisterna, nei serbatoi di imbarcazioni d’alto mare, nelle stazioni di servizio e nei punti di vendita al dettaglio, da altri consumatori, nelle petroliere in mare, sotto forma di scorte militari.

Inoltre, la nuova direttiva stabilisce che gli Stati membri dovranno mantenere una parte delle scorte di sicurezza in forma di scorte detenute dallo Stato o da una agenzia.

Spetterà, invece, agli organismi centrali di stoccaggio, istituiti ad oc e senza fine di lucro, acquisire, mantenere e vendere le scorte petrolifere, ed anche avere i poteri per acquisire o vendere scorte specifiche. In questo modo, cioè facendo controllare buona parte delle scorte direttamente dallo stato o dagli organismi centrali di stoccaggio (OCS) si raggiungerà in modo più certo l’obiettivo di aumentare i livelli di monitoraggio e trasparenza, quantomeno su tale parte delle scorte.

In effetti quella del monitoraggio e della rendicontazione puntuale a cadenza annuale (ogni 25 febbraio di ciascun anno) delle scorte da parte degli Stati membri alla Commissione è un’altra importante parte della presente direttiva.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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