Il nostro paese è autorizzato ad esonerare dallIVA, in relazione ai periodi fiscali tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, i soggetti passivi il cui volume di affari annuo non supera i 30.000 euro. La deroga non avrà incidenza sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dallimposta sul valore aggiunto.
La Repubblica italiana è autorizzata ad aumentare tale soglia al fine di mantenere il valore dellesenzione in termini reali.
La presente decisione scade alla data di entrata in vigore di norme comunitarie che fissano una soglia comune annua di volume daffari al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dallIVA, o al più tardi il 31 dicembre 2010.
(LG-FF)