L’ applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio

Il Parere del Comitato economico e sociale europeo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea C 85/138 del 18 aprile 2003.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea C 85/138 dell’ 8 aprile 2003, è pubblicato il ” Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla ” Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’ applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche8testo con rilevanza SEE) ( versione codificata)”. La buona pratica di laboratorio rappresenta un obbligo generale applicabile a tutti i laboratori che effettuano all’ interno dell’ Unione europea la sperimentazione non clinica di una sostanza, in particolare e soprattutto per valutarne la sicurezza per gli esseri umani, gli animali e/o l’ ambiente. Poiché la necessità di una buona pratica di laboratorio, adeguatamente codificata, corrispondente alla domanda di un’ opinione pubblica informata, esigente ed estremamente sensibilizzata, il Consiglio dell’ Unione europea, in data 28 novembre 2002, conformemente al disposto dell’ art. 95 che istituisce la Comunità europea, ha deciso di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla Proposta di cui sopra. Con questo Parere, il Comitato stesso esprime l’ accordo con la Commissione europea nell’ affermare la necessità di procedere ad ispezioni e verifiche della conformità delle sperimentazioni ai principi della buona pratica di laboratorio, secondo quanto raccomandato, tra l’ altro, dall’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il Comitato prende atto del fatto che uno Stato membro può applicare delle misure di salvaguardia ove ritenga i principi di buona pratica di laboratorio e di controllo insufficienti nel caso di una determinata sostanza e quindi decidere un divieto un divieto temporaneo di tale sostanza, a condizione di informare la Commissione e gli Stati membri. Il Comitato auspica, infine, che la proposta di direttiva entri in vigore il più presto possibile, prendendo atto che la descrizione di cui all’ allegato I della proposta stessa è estremamente precisa e sintetica.

Fonte: Eur-Lex

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